Art. 4.
(Compagnie stabili di ballo).

      1. Le fondazioni sono tenute a mantenere o a ripristinare almeno la consistenza

 

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numerica della compagnia stabile di ballo secondo la dotazione organica prevista dall'ordinamento funzionale dei servizi e del personale dipendente di ciascuna fondazione, approvato con decreto del Ministro del tesoro, nella fase di trasformazione degli enti lirici in fondazioni tra il 1996 e il 1998, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni.
      2. Le Fondazioni Teatri «La Fenice» di Venezia, «Regio» di Torino, «Comunale» di Bologna, «Giuseppe Verdi» di Trieste e «Carlo Felice» di Genova, nonché il Teatro «Massimo Bellini» di Catania, che hanno eliminato il corpo stabile di ballo, devono provvedere a ripristinarlo o a contribuire alla formazione di compagnie di danza stabili, collegate alle proprie attività e al territorio secondo la consistenza numerica fissata al 31 ottobre 1973.
      3. Qualora i soggetti di cui al comma 2 non provvedano a ripristinare il corpo di ballo stabile, ai sensi di quanto previsto dal medesimo comma, entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le quote del FUS ad essi destinate sono ridotte nella misura stabilita con apposito decreto adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali, entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al presente comma.